Integrale compensazione delle spese di lite in caso di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva
E’ corretto disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del carattere sopravvenuto della dirimente perdita della legittimazione attiva dell’attrice quanto alla domanda ex art. 2394 c.c. Tale valutazione, infatti, è da ritenersi coerente con il disposto dell’art. 92, comma 2, c.p.c. – come modificato dal D.L. n. 132/2014 – e con la pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano – oltre alle ipotesi normativamente previste di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, nel caso in esame consistenti proprio nella sopravvenuta perdita della legittimazione attiva della parte attrice.