Interesse ad agire e domanda di accertamento negativo della contraffazione
Deve ritenersi che in assenza di concreti ostacoli alla commercializzazione dei prodotti della parte che ha proposto domanda di accertamento negativo di contraffazione, paventando ostacoli futuri all’immissione in commercio degli stessi da parte dell’altra parte, e risultando eliminato con la scadenza del titolo in corso di causa ogni eventuale ostacolo alla successiva commercializzazione dei prodotti, l’interesse delle parti ad agire e contraddire rispetto alla validità del titolo risulta venuta meno, senza che sia necessario l’intervento del giudice al fine di ottenere un risultato che possa rivelarsi di qualsiasi utilità.
Sussiste l’interesse ad agire della parte che ha formulato domanda di accertamento negativo di contraffazione quando il comportamento processuale della titolare delle privative risulti sostanzialmente ambiguo e determinante uno stato di incertezza circa la presenza o meno di contraffazione, che può risultare rilevante anche qualora la parte non abbia ancora immesso sul mercato il suo prodotto, ma sia in procinto di entrare sullo specifico mercato nazionale e quando la medesima parte abbia allegato elementi di riscontro alla possibilità di contestazioni, anche in assenza di una specifica domanda riconvenzionale di contraffazione.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)