Interferenza tra marchi, denominazioni sociali e domain name
In materia di uso indebito di un segno come nome a dominio aziendale, va dato risalto al carattere distintivo dello stesso e dei prodotti commercializzati. L’impiego di tale segno da parte del soggetto non legittimato cagiona un elevatissimo rischio confusorio, allorchè tale uso indebito si esplica nello stesso settore merceologico sfruttando la capacità attrattiva e promozionale del segno di proprietà del legittimo titolare del logo ed usufruendo, così, indebitamente di investimenti aziendali e pubblicitari del medesimo.
In caso di domanda di inibitoria all’uso del segno quale denominazione sociale, la modifica – seppure tardiva – operata dall’utilizzatore indebito del segno, determina la cessazione della materia del contendere, ma non elimina l’attualità dell’interesse del titolare del segno ad agire per altri utilizzi illeciti del marchio.
In materia di utilizzo illecito del segno, la concorrenza sleale confusoria deve ritenersi assorbita dall’accertamento della contraffazione del marchio.
In caso di inadempimento dell’assunto obbligo contrattuale da parte dell’utilizzatore illegittimo del segno di mutare la denominazione sociale, di non utilizzare il nome a dominio e non rinnovare la registrazione del marchio contraffatto, sullo stesso grava l’obbligo del pattuito risarcimento.