Interpretazione complessiva delle clausole di patto parasociale: la buona fede non legittima un’interpretazione anti-letterale se le parti erano professionalmente attrezzate
Il patto parasociale in tema di immediata esigibilità della restituzione del finanziamento del socio convenuto, altrimenti sottoposto a rateizzazione, al verificarsi dell’exit di quest’ultimo dalla struttura del gruppo deve essere interpretato dal giudice in modo letterale, in considerazione del fatto che ciascuna delle parti era professionalmente attrezzata per comprendere la diversa portata delle clausole e la loro successione nel testo negoziale, in assenza di successivi comportamenti delle parti che denotino una diversa volontà (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l’argomentazione di parte convenuta secondo cui un’interpretazione secondo buona fede del testo negoziale nonché un’interpretazione complessiva delle varie clausole ammetterebbero l’immediata esigibilità anche del credito opposto in compensazione, previsto dallo stesso patto, da clausola distinta ma immediatamente successiva alla “prima”, che prevede un credito di parte convenuta nei confronti di parte attorea, rateizzato e a decorrere però da data futura, dunque non immediatamente esigibile. A tale seconda clausola non può infatti estendersi la precedente clausola di immediata esigibilità del credito verso parte convenuta a fronte del suo recesso, con conseguente impossibilità di compensazione tra i due crediti non essendo entrambi immediatamente esigibili).
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)