Interpretazione del contratto
Quando l’art. 1362 c.c. impone all’interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole “non svaluta l’elemento letterale del contratto”, pertanto, qualora la lettera della convenzione riveli – per le espressioni adoperate, con chiarezza ed univocità – la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, non è ammissibile una diversa interpretazione.
Solo quando le espressioni letterali del contratto non siano chiare, precise ed univoche è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui agli art. 1362 e ss. c.c., a venti carattere sussidiario e complementare.
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Rocco Antonini
Dottorando di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Avvocato(continua)