Interpretazione del contratto e rilevanza dei contratti preliminari
Considerato che per senso letterale delle parole deve intendersi tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone – e non già in una parte soltanto – la sussistenza di elementi letterali tra loro non coerenti contenuti nella stessa clausola contrattuale determina la necessità di ricostruire la volontà delle contraenti, non solo sulla base del dato testuale ma anche per mezzo dei vari canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
Con il principio di buona fede di cui all’art. 1366 c.c., giova evidenziare che lo stesso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte.
Utilizzando il criterio del comportamento complessivo delle parti, di cui all’art. 1362, comma 2, c.c., vengono in rilievo le disposizioni contenute nei contratti preliminari che hanno preceduto la stipula del contratto per cui è causa.
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Silvia Di Virgilio
Avvocato del Foro di Milano, titolare di LexAround.me, esperta in consulenza aziendale, proprietà industriale, e-commerce. Gestisco prevalentemente questioni di natura stragiudiziale, dalla contrattualistica al diritto...(continua)