Interruzione del rapporto di associazione in partecipazione per modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’associante e relative conseguenze
A fronte della mancata accettazione implicita da parte dell’associato delle nuove condizioni contrattuali di associazione in partecipazione, introdotte unilateralmente dall’associante, quest’ultimo non può lamentare alcun danno a seguito della mancata prosecuzione del rapporto da parte dell’associato.
L’associato, a sua volta, con l’interruzione del rapporto, seppur per via dell’introduzione di nuove condizioni contrattuali, non può pretendere alcun risarcimento e nemmeno la restituzione dei canoni di locazione pagati in adempimento del contratto sciolto.
Nel caso di contratto con schema generale di collaborazione, il principio dell’onere della prova non legittima il creditore ad affermare un suo diritto nascente dal contratto per onerare la controparte di provare il contrario, incombendo sullo stesso sia la prova del contratto, sia dei fatti esecutivi in forza dei quali sorgere l’obbligo azionato.
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manuel.dellinz
Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore...(continua)