Interruzione processuale ed effetti sui rapporti scindibili e riuniti
Il “processo” che, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., subisce interruzione per effetto del verificarsi di un evento interruttivo che afferisce ad una determinata parte processuale è da intendersi non con riferimento indiscriminato a tutti i processi trattati simultaneamente in quanto riuniti, bensì solo – anche per interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 comma 2 cost.) – con riferimento a quelli in cui è parte il soggetto colpito dall’evento interruttivo e dunque limitatamente ai rapporti processuali che fanno capo al medesimo. Con riguardo agli altri rapporti processuali scindibili e riuniti, fermo che con rispetto ad essi non si pongono affatto le esigenze di tutela generate dal verificarsi dell’evento interruttivo, semmai si pone l’ esigenza di valutare comparativamente esigenze di speditezza processuale contrapposte, da risolversi in termini di mantenimento dei processi riuniti ovvero di separazione (nella specie si trattava della morte di un convenuto e un terzo chiamato in un processo che vedeva un elevato numero di convenuti e terzi chiamati).
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)