Intestazione fiduciaria di azioni e legittimazione del fiduciante alla impugnazione di delibere assembleari
Le azioni intestate ad un fiduciario non sono conteggiabili in senso utile alla legittimazione del fiduciante alla impugnazione di una delibera assembleare annullabile in punto di superamento della soglia del 5% del capitale sociale, allorquando in relazione a tali azioni il fiduciario abbia espresso voto favorevole alle deliberazioni impugnate.
Sono da ricondurre alla fattispecie della annullabilità ex art. 2377 c.c. le ipotesi nelle quali il vizio della delibera assembleare di s.p.a. riguardi, non già il carattere “preventivo” della convocazione rispetto alla data dell’assemblea, bensì il rispetto dei termini, di legge o statutari, entro i quali la convocazione deve essere effettuata, e quindi il carattere “tempestivo” della convocazione.
In caso di amministrazione pluripersonale, la legittimazione ad impugnare delibere assembleari ex art. 2377 c.c. va riferita non già al singolo componente del cda ma all’intero organo collegiale, salvo il caso di delibere direttamente lesive della posizione del singolo amministratore uti singulus.