Legittimazione all’impugnazione di delibera, intestazione fiduciaria di azioni e superamento della soglia del 5% dell’art. 2377
Non costituisce vizio del procedimento assembleare la mancata partecipazione all’assemblea dei membri del consiglio di amministrazione.
Il singolo amministratore di s.p.a. non è legittimato ad esperire individualmente azione di annullabilità di una delibera assembleare, atteso che la legittimazione prevista dall’art. 2377 spetta all’intero organo di amministrazione e non ai suoi singoli membri.
Nel computo delle azioni di un socio necessarie al raggiungimento della soglia prevista dall’art. 2377 per l’impugnazione di una delibera assembleare non possono essere conteggiate le azioni detenute tramite società fiduciaria. Costituisce infatti presupposto per la legittimazione all’impugnazione il possesso e non già la proprietà delle azioni, con espressione che pare corretto intendere in senso letterale come condizione di disponibilità qualificata delle azioni atta a consentire l’esercizio dei relativi diritti: disponibilità che in caso di intestazione fiduciaria, spetta al fiduciario e non al fiduciante.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)