Intestazione fiduciaria di quote di partecipazione al capitale sociale di una società e legittimazione ad agire
Dalla legittimazione ad agire o a contraddire va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata; di talché, quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la legitimatio ad causam (nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire), ma dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell’identificabilità o meno nel convenuto del soggetto. Ne consegue che, il difetto dell’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce e, per farlo proficuamente valere, deve essere tempestivamente eccepito.
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione al capitale di una società integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza del caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria, a ritrasferire al fiduciante la quota stessa secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto; ne consegue che l’unico legittimato a far valere gli obblighi derivanti dall’atto negoziale di cessione è solo il fiduciario, in quanto unico titolare delle quote (Nella specie il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di fiducianti che avevano chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, revocando nei loro confronti il titolo dagli stessi precedentemente ottenuto).