Intestazione fiduciaria di quote o azioni e legittimazione all’esercizio dei relativi diritti
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni, l’esercizio dei poteri e dei diritti correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario. Nei rapporti esterni e dunque rispetto ai terzi ed alla stessa società deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il pactum fiduciae è efficace solo nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.
Nell’ambito di intestazione fiduciaria di quote, nel caso in cui il fiduciante sia rappresentato da una società fiduciaria, sebbene non si verifichi un trasferimento della proprietà sostanziale del bene (che permane in capo al fiduciante), tuttavia, per effetto del mandato senza rappresentanza, la società fiduciaria acquisisce la formale titolarità delle quote del fiduciante ed i terzi, compresa la società, non potranno che far riferimento alla fiduciaria come soggetto legittimato all’esercizio dei diritti sociali.