Invalidità del brevetto per difetto di novità e originalità. Responsabilità precontrattuale del committente del brevetto.
Risulta invalido per difetto di novità e originalità il brevetto italiano (e la frazione italiana del corrispondente brevetto europeo) riguardante un prodotto già in precedenza brevettato (nella specie un bicchiere munito di nervature interne la cui rotazione produce una riduzione dell’anidride carbonica della bevanda in esso contenuta) rispetto al quale si aggiungono ulteriori attributi reputati dall’inventore oggetto di sua personale scoperta (nella specie il minor assorbimento dell’alcool derivante dalla riduzione di anidride carbonica) che in realtà dipendono dalla semplice applicazione di principi chimici.
La controparte dell’asserito inventore non è tenuta al risarcimento danni per responsabilità pre-contrattuale se l’inventore stesso non prova che la prima fosse a conoscenza (i) dell’anteriorità di un brevetto identico a quello oggetto del contratto e (ii) della divulgazione di tale anteriore trovato.
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gabriele.scaglia
Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)