Invalidità del contratto di cessione di quote di s.n.c.
La mancanza di un’espressa garanzia circa il valore del patrimonio sociale e la qualità dei beni impedisce al compratore di domandare l’annullamento del contratto per errore essenziale ex art 1429, co. 2 c.c., ovvero di domandare la risoluzione del negozio per mancanza di qualità dell’oggetto del contratto, salva la prova del dolo della controparte.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)