Invalidità del contratto di vendita per perdita delle capacità distintiva del marchio
La parte che voglia far valere l’invalidità di un contratto di compravendita di marchio per la perdita della capacità distintiva dello stesso, a sensi dell’art. 13, co. 4, c.p.i., deve dare prova della volgarizzazione del marchio. La circostanza che si possano trovare in commercio prodotti imitativi nel disegno e nelle caratteristiche non è, di per sé, una prova della volgarizzazione del marchio, ma di una mera imitazione dovuta alla rinomanza dello stesso.