Invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio redatto da c.d.a carente di poteri
Il vizio di un atto del procedimento di approvazione del bilancio, relativo a un’attribuzione non delegabile dagli amministratori ex art. 2381 co. 4 c.c., compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi che confluiscono nel medesimo procedimento o comunque ad esso legati da un nesso di consequenzialità necessaria comportandone l’annullabilità (nella specie è stata annullata la deliberazione dell’assemblea dei soci nella parte in cui ha approvato il bilancio di esercizio per carenza dei poteri del consiglio di amministrazione che ha redatto il progetto successivamente al provvedimento di revoca del tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.).