25 Febbraio 2013

Invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e attività di direzione e coordinamento

La delibera di approvazione del bilancio d’esercizio può essere dichiarata nulla per illiceità dell’oggetto solo qualora non siano stati rispettati i principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio, non dovendosi invece ritenere pertinenti a tal fine le censure relative alla gestione e all’operato degli amministratori, suscettibili di tradursi in una domanda di responsabilità degli amministratori ma non in vizi del bilancio stesso.

La relazione di gestione, non essendo parte costituiva del bilancio d’esercizio ex art. 2423 c.c., non è  oggetto di approvazione assembleare, cosicché l’eventuale insufficienza delle informazioni ivi contenute non può essere causa di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell’oggetto, ma, tutt’al più, di annullabilità della stessa, qualora la carenza o la falsità del contenuto della relazione sia tale da viziare il procedimento sotto il profilo della carenza d’informazione dovuta al socio.

Le comunicazioni contenute nella relazione di gestione possono essere motivo di nullità della delibera di approvazione del bilancio solo qualora siano tali da falsare o rendere non chiaramente intellegibile il bilancio stesso, come nel caso in cui a essere carenti o false siano le informazioni riguardanti la situazione finanziaria della società, anch’essa oggetto della rappresentazione veritiera e corretta che il bilancio d’esercizio deve rendere ex art. 2423 c.c.

Conformemente a quanto disposto al principio n. 25 O.I.C., le imposte anticipate, ossia quelle imposte di competenza di esercizi futuri ma esigibili con riferimento all’esercizio in corso, non devono essere contabilizzate in bilancio ove non sussista la ragionevole certezza circa il loro futuro recupero, in ossequio al principio di prudenza.
In una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, il bilancio d’esercizio non può definirsi illecito per violazione dell’obbligo informativo imposto al comma 4 dell’art. 2497-bis c.c. qualora, in apposita sezione della nota integrativa, siano esposti i dati essenziali a garantire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della società controllante, non essendo imposta dalla norma l’allegazione dell’intero bilancio d’esercizio.

In un gruppo di società, qualora sia configurabile una responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., il socio della società eterodiretta ha diritto a chiedere il risarcimento del c.d. danno riflesso, consistente nel pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della propria partecipazione sociale, rifacendosi sul patrimonio della società che ha esercitato la direzione e il coordinamento e non su quello della società partecipata, essendo quest’ultima danneggiata in via diretta dall’attività di eterodirezione della prima.

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Giorgio Grossi

Giorgio Grossi

Amministratore

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)

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