Invalidità della delibera di approvazione del bilancio e relazione sulla gestione. Legittimazione ad agire.
La relazione di gestione, a differenza dalla nota integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare, sicché le sue insufficienze non potranno dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma tutt’al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione di quest’ultimo, ad annullabilità della stessa.
In tema di invalidità di delibere assembleari, la legittimazione del socio ad impugnare la delibera deve essere interpretata, anche dopo la riforma operata con d.lgs. 6/2003, secondo i principi generali in tema di legittimazione ad agire, cosicché il venir meno nel corso del giudizio dei presupposti richiesti ai fini dell’impugnazione, come la qualità di socio o la percentuale minima di partecipazione al capitale sociale richiesta ex lege, fa senz’altro venire meno la legittimità dell’impugnante ad ottenere l’annullamento della delibera, data la sopravvenuta carenza del suo interesse ad agire.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Giorgio Grossi
AmministratoreAvvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)