Invalidità della delibera di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione del socio
La ratio dell’art. 2429 c.c. è quella di tutelare il diritto di partecipazione del socio all’assemblea di approvazione del bilancio, esercitabile proficuamente a condizione che il titolare abbia avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole per l’esame completo del bilancio da approvare in sede assembleare. Il termine del quale deve disporre il socio per l’esame del bilancio prima dell’assemblea è definito dal legislatore in quindici giorni e la sua violazione, comportando un’illegittima compressione del diritto di partecipazione del socio, costituisce un vizio che di per sé rende annullabile la deliberazione di approvazione del bilancio.