Invalidità della delibera implicita di revoca dell’amministratore
È invalida la delibera assembleare di revoca dell’amministratore che sia stata adottata senza l’inserimento nell’ordine del giorno dell’argomento specifico “revoca dell’amministratore” bensì la sola indicazione, quale tema di discussione, della “Sostituzione degli amministratori – deliberazioni inerenti e conseguenti”. Va, infatti, respinta la soluzione prospettata da una certa dottrina e giurisprudenza secondo la quale la revoca dell’amministratore può avvenire anche in modo implicito, tacito (per facta concludentia) o indiretto. Al contrario va riaffermato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione S.U. 29 agosto 2008, n. 21933, per la quale le delibere implicite o tacite si porrebbero in contrasto con le regole di formazione della volontà sociale, ed in particolare con l’art. 2366 c.c., che afferma la necessità – salvo che la legge non preveda diversamente – della previa indicazione, nell’ordine del giorno, degli argomenti da trattare, al duplice scopo di consentire ai soci di partecipare all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione nonché al fine di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti.
Perché possa dirsi integrato un vizio della delibera assembleare derivante dall’abuso della maggioranza è necessario che vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso al solo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto.
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Michele Rossi
Dottore di ricerca (Università di Bologna) e Avvocato in Bologna - Studio Legale Associato Demuro Russo(continua)