8 Giugno 2015

Invalidità delle delibere assembleari: compilazione del verbale di assemblea in modo non conforme agli accordi intercorsi. Querela di falso e mezzi di prova.

Il ricorso alla querela di falso si rende necessario solo nel caso in cui colui che contesta il contenuto della scrittura assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, sicché l’interpolazione del testo esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore e realizza una vera e propria falsità materiale che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; al contrario, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, la querela di falso non è necessaria, essendo sufficiente provare l’abusivo riempimento contra pacta e, quindi, l’inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.

 

Al di fuori delle prove legali, non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, pertanto il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite (Nella specie il Tribunale, sulla base di alcune testimonianze rese in relazione all’intero contesto della controversia, ha ritenuto provata l’autenticità di entrambe le pagine di una scrittura, nonostante la consulenza grafologica espletata avesse concluso per l’autenticità di una sola pagina).

 

La compilazione del verbale di assemblea in modo non conforme agli accordi intercorsi integra l’ipotesi di assenza assoluta di informazione di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter c.c. e, pertanto, si risolve in un vizio di nullità della deliberazione assunta.

 

La legittimazione attiva o passiva (o legittimazione processuale), che consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio, dev’essere accertata dal giudice non già in relazione alla sua concreta sussistenza, bensì alla sua affermazione con l’atto introduttivo, trattandosi di materia attinente al contraddittorio; al contrario, per la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

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