Invalidità dell’esclusione del socio di s.n.c. e delle delibere adottate contestualmente senza calcolarne la quota ai fini del raggiungimento della maggioranza
Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della opposizione, da proporre nel termine di decadenza di cui all’art. 2287 c.c.
Nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell’organo e del metodo assembleare, con la conseguenza che, dovendosi adottare la delibera d’esclusione di un socio (per la quale è richiesta la maggioranza dei soci, non computandosi tra questi quello da escludere), non è necessario che siano consultati tutti i soci, né che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione all’interessato (escluso), affinché lo stesso sia posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al tribunale.
Il recesso ad nutum produce i suoi effetti (e, dunque, determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla persona del recedente) solo allo spirare del termine di preavviso (fissato dal Codice in mesi tre, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia pervenuta ai destinatari). Fino a quel momento, il recedente è ancora titolare di tutti i poteri e i diritti connessi alla partecipazione in società.
La declaratoria della invalidità delle deliberazioni di esclusione di un socio e di quella contestuale di nomina di un nuovo amministratore implica in sé la loro caducazione ex tunc ed il venir meno dei relativi effetti, per modo che il socio illegittimamente escluso deve considerarsi automaticamente reintegrato nella compagine sociale e l’amministratore illegittimamente nominato (dalla maggioranza calcolata senza computare la quota dell’escluso) privato del potere e della carica gestoria, senza che occorra una statuizione ulteriore ad hoc.
Nelle società di persone non è espressamente contemplata la legittimazione del singolo socio ad agire quale sostituto processuale per far valere in giudizio i diritti (nella specie: alla restituzione di somme di denaro) propri della società partecipata.
L’accertamento della invalidità del provvedimento di esclusione non esime il socio escluso, che intenda ottenere il ristoro dei danni, dall’onere di allegare in maniera specifica nonché, naturalmente, di provare, i pregiudizi in concreto sofferti ed il nesso eziologico tra i danni prospettati e l’avvenuta esclusione dalla compagine sociale. Né, al difetto di specifica allegazione e prova, è dato “porre rimedio” facendo ricorso alle previsioni dell’art. 1226 c.c.. Ed infatti l’art. 1226 c.c., nel conferire al giudice il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti oggettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il suo preciso ammontare.
Nel sistema vigente – salvo espresse previsioni di legge, in deroga ai criteri generali – il socio non può utilmente richiedere all’amministratore e/o agli altri soci e/o a terzi (e, men che mai, alla società partecipata) il risarcimento di danni che costituiscano il mero riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale.
In particolare, la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)