Invalidità di delibera assembleare che esclude la restituzione integrale di finanziamenti soci
L’istituto del finanziamento erogato dal socio in favore della società soggiace alla regola della postergazione (art. 2467 c.c.), finalizzata ad impedire la traslazione del rischio d’impresa sui creditori sociali allorquando il socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale. Tale meccanismo di momentanea indisponibilità opera tuttavia solo al ricorrere di presupposti individuati dalla norma, ossia: – un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; – una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Ne deriva che, in casi di contenzioso tra il socio finanziatore e la società in merito all’an del rimborso, grava su quest’ultima l’onore di provare il ricorrere dei suddetti presupposti per dar luogo alla postergazione del finanziamento. In caso contrario con l’erogazione del finanziamento si instaura tra il socio e la società un rapporto di natura contrattuale, che può essere modificato solo con il consenso di entrambe le parti e non con una delibera assembleare non adottata all’unanimità. (In applicazione di tale principio il Tribunale di Roma ha dichiarato l’invalidità di una delibera assembleare, adottata con il voto contrario del socio finanziatore, con cui si stabiliva di procedere ad una parziale restituzione del finanziamento erogato dal socio, senza fornire prova del ricorrere dei presupposti per dar luogo a postergazione.)
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Chiara Costantini
Dottoressa in Giurisprudenza con indirizzo "Diritto ed economia delle imprese" presso l'Università LUISS "Guido Carli". Dopo un'esperienza presso lo Studio Legale "Avv. Emanuele Argento" di Pescara, specializzato in...(continua)