Invalidità di delibera assembleare per mancata convocazione del socio e arbitrabilità della controversia
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo di soci o di terzi. L’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Con specifico riferimento all’ipotesi di invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio, ferma la nullità della delibera, non sussiste coincidenza tra l’ambito delle nullità e l’area più ristretta dell’indisponibilità del diritto, dovendo in quest’ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili; la nullità della delibera assembleare per “mancata convocazione” del socio è, per contro, soggetta al regime delle sanatorie della nullità previsto dall’art. 2379 bis c.c. Inoltre, il diritto all’informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest’ultimo disponibile e rinunciabile.
Nei rapporti tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale non è applicabile l’art. 295 c.p.c. e, pertanto, non è dato al giudice ordinario sospendere il processo dinanzi a lui instaurato per pregiudizialità, tecnica o logica, di una lite pendente dinanzi agli arbitri. Infatti, il rapporto di pregiudizialità tra due liti che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto di giudicati. Ne consegue che la natura privata dell’arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, esclude anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Giuliana Scampoli
Negli anni ha maturato una specifica esperienza nel settore del diritto societario, del diritto commerciale e della contrattualistica, svolgendo principalmente consulenza professionale (sia stragiudiziale che...(continua)