Invalidità per difetto originario di causa del trasferimento di titoli “a prezzo vile”
La sussistenza di una situazione di incapacità naturale in capo al girante vale ad integrare un’ipotesi di annullabilità – e non già di nullità – della girata.
Deve reputarsi pacifico che la violazione della procedura di autentica notarile non valga affatto ad incidere sulla validità della girata.
Un trasferimento di titoli originariamente concordato tra le parti “a prezzo vile” – tale dovendosi ragionevolmente considerare, in assenza di circostanze idonee a giustificarla logicamente, la cessione degli stessi pattuita al mero valore nominale – configura una tipica fattispecie di originaria “mancanza di causa” del contratto e, come tale, ne comporta la nullità.