Invio di lettera di diffida e danno da sospensione dell’attività: assenza di nesso di causalità
Non si ravvisa un nesso di causalità certo tra la condotta pretesamente illecita (nella specie, l’invio di una lettera di diffida) e l’evento dannoso (nella specie, le perdite derivanti dalla sospensione della distribuzione dei prodotti contestati), poiché, dopo la diffida, la parte destinataria della stessa ha compiuto una valutazione del tutto libera: considerando evidentemente i rischi della prosecuzione di una condotta potenzialmente illecita ha deciso di ottemperare alla diffida e di sospendere la commercializzazione dei prodotti contestati.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)