23 Aprile 2013

Irrilevanza della messa in liquidazione della società ai fini del procedimento di denunzia al tribunale di gravi irregolarità

Non costituisce ragione di improcedibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. la circostanza che nelle more del procedimento la società sia stata posta in liquidazione, in quanto da un lato il mutato assetto normativo sotteso al regime liquidatorio mira alla conservazione del valore dell’impresa anche mediante l’esercizio provvisorio e, dall’altro lato, l’eliminazione delle irregolarità verificatesi nel corso della vita attiva della società non può ritenersi ininfluente a seguito dello scioglimento.

E’ consentito al tribunale l’adozione immediata dei provvedimenti di cui all’art. 2409, comma 4, c.c. allorchè le irregolarità siano sussistenti e non si renda necessario procedere all’ispezione dell’amministrazione, vista la natura officiosa del procedimento che non vincola le determinazioni che il tribunale può assumere al principio della domanda.

 

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manuel.dellinz

manuel.dellinz

Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore...(continua)

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