Istanza di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 del Codice Privacy
L’istanza di anonimizzazione di un provvedimento giudiziale, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs 196/2003 (Codice della privacy), può essere presentata dalla parte che ne ha interesse prima che sia definito il relativo grado di giudizio. In caso di procedimento cautelare, già definito nella sua prima fase, l’istanza presentata solo nel successivo procedimento intentato per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui si chiede l’anonimizzazione non potrà produrre effetti. Non potrà, inoltre, nemmeno intervenire d’ufficio il giudice ai sensi dei commi 2 e 3 della norma citata, in quanto il provvedimento già depositato in via telematica non è modificabile né integrabile, cosicché – pur supponendo un provvedimento integrativo da parte del giudicante (anche volendo superare il problema della mancata tempestiva presentazione dell’istanza) – non potrebbe essere aggiunta l’annotazione sul provvedimento, espressamente richiesta dall’art. 52 del d.lgs 196/2003, con la conseguenza di rendere del tutto non evidente all’esterno, e quindi inefficace, il provvedimento integrativo.