Istanza di limitazione del brevetto e risarcimento del danno.
Laddove un brevetto è stato oggetto di istanza di limitazione in corso di causa, il periodo temporale di riferimento per il risarcimento del danno derivante dalla sua contraffazione può essere delimitato al periodo successivo alla presentazione di tale istanza; a tal fine è rilevante valutare – in ossequio alla tutela delle aspettative di terzi rispetto all’ambito di validità del brevetto rispetto al testo come concesso, venuta meno la presunzione di conoscenza riferita al testo originario – se l’esperto del ramo dalla lettura delle rivendicazioni e della descrizione potesse essere in grado di apprezzare anche la tutela apprestata da brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso, in particolare in quei casi in cui la permanenza in sede di limitazione di un titolo brevettuale più circoscritto è affidata al “recupero” di caratteristiche presenti nella descrizione.
Non vi è motivo di restringere la portata temporale della contraffazione al periodo successivo al deposito dell’istanza di limitazione del brevetto qualora la limitazione è stata ritenuta valida proprio in relazione ad una configurazione del dispositivo già testualmente prevista nella descrizione.