La cancellazione della società e la residuale responsabilità dei soci per i crediti non soddisfatti all’esito della procedura di liquidazione
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495, co. 2, c.c., i creditori sociali non soddisfatti, ferma restando l’estinzione della società, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Viene, così, in rilievo una forma peculiare di successione nei rapporti giuridici pendenti della società estinta, ove quest’ultima non risponde più dei debiti, dovendone rispondere i soli soci, secondo il medesimo titolo per il quale ne avrebbe dovuto rispondere la società e, in ogni caso, fino a concorrenza delle somme eventualmente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La circostanza che gli ex soci della società estinta nulla avrebbero ricevuto in sede di riparto finale di liquidazione non fa venire meno la loro qualifica di successori, rimanendo la percezione delle somme rivenienti dal bilancio finale di liquidazione unicamente il limite quantitativo entro il quale i soci debbano rispondere del debito della dante causa.
L’interesse ad agire del creditore sociale nei confronti dei soci non è di per sé escluso dalla eventualità che questi ultimi non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo vantare il creditore comunque l’interesse a procurarsi un titolo, anche di mero accertamento dell’obbligo risarcitorio incombente sui soci, quali successori dell’ente estinto, poiché dalla cancellazione della società possono residuare beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio finale, si sono comunque trasferiti ai soci medesimi.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Alberta Marsilio
Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso La Sapienza Università di Roma, abilitata all'esercizio della professione forense e laureata con lode.(continua)