La carenza di requisiti tecnico-organizzativi di una società può essere considerata condotta ostativa all’avveramento di una condizione contrattuale
Non può essere chiesta la risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sospensivamente condizionato, qualora il mancato avveramento della condizione derivi da un comportamento della parte nel cui interesse la condizione era stata posta. In tal caso trova infatti applicazione il dettato dell’art. 1359 c.c.
Il comportamento della parte (società di capitali) che provoca il mancato avveramento della clausola può consistere nel deficit tecnico-organizzativo della società, la cui sussistenza ha impedito l’ottenimento di finanziamenti bancari che costituivano presupposto per l’avveramento della condizione.
La condizione sospensiva “mista” prevista in favore di un soggetto non può estrinsecarsi in un improprio ius poenitendi a favore di questi, determinando una sostanziale violazione dei summenzionati principi di buona fede
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)