La clausola arbitrale non esclude la previa sospensione cautelare della delibera da parte del Tribunale, ma preclude una pronuncia di merito
La clausola compromissoria valida a sensi di legge, pur non precludendo all’impugnante, in difetto di attuale costituzione dell’organo arbitrale, di chiedere la sospensione della delibera assembleare impugnata secondo la norma generale dell’art. 669-quinquies c.p.c., esclude per la fase di merito la concorrenza della giurisdizione statuale e devolve la cognizione delle controversie fra soci e società al giudice arbitrale (nella specie il Tribunale, dopo aver giudicato sull’istanza di sospensiva, ha dichiarato nella fase di merito la propria incompetenza a favore del giudice arbitrale in relazione all’impugnazione di un delibera assembleare di determinazione del compenso dell’amministratore per asserita violazione dei quorum assembleari e abuso di potere del socio di maggioranza).