La clausola di prelazione statutaria non opera nelle ipotesi di “change of control”.
In materia di s.p.a., pur in presenza di clausola di prelazione statutaria avente portata applicativa molto ampia, la fattispecie del trasferimento della partecipazione sociale non può equipararsi al fenomeno, del tutto differente, del mutamento del controllo di un socio.
Sotto il profilo oggettivo, nelle ipotesi di change of control del socio viene a mancare lo stesso presupposto per l’operatività della clausola di prelazione costituito dal trasferimento della partecipazione sociale. Sicché anche nel caso in cui una clausola di prelazione individui un perimetro assai ampio del concetto di trasferimento delle azioni, essa trova pur sempre il proprio fondamento in un atto che comporti il mutamento della titolarità formale di quelle azioni e non già di azioni di altre società. Nel caso di mutamento del controllo di un socio, al contrario, manca proprio il trasferimento delle azioni, rimanendo immutato il soggetto cui è attribuito il diritto di proprietà sulle azioni.