20 Marzo 2018

La comunicazione dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento. La nullità del contratto di cessione d’azienda

Con riferimento all’ipotesi dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, u.c., al fine del decorso del termine di riassunzione è necessaria la conoscenza legale da parte del curatore in merito allo specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, la quale può essere acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.

La comunicazione via mail alla controparte circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento, inviata dal legale della società in bonis non ancora nominato difensore del fallimento, non integra conoscenza qualificata ma costituisce al più indizio di una conoscenza di mero fatto dell’evento interruttivo da parte della procedura fallimentare: detto altrimenti, la comunicazione circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento da parte di un soggetto sprovvisto di poteri rappresentativi, è priva di quella fede privilegiata richiesta ai fini della legalità della conoscenza da parte della curatela.

Non è nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto di cessione di azienda che non menzioni i criteri che le parti hanno utilizzato per determinare il valore dell’avviamento, il quale non costituisce un bene ricompreso nell’azienda nella definizione dell’art 2555 c.c. ma una qualità immateriale della stessa la cui valutazione è rimessa alla volontà delle parti e, in mancanza di alcuna garanzia da parte cedente in relazione al relativo valore, non costituisce l’oggetto di alcuna prestazione da parte del venditore.

È nullo per impossibilità giuridica dell’oggetto il contratto di cessione di azienda in presenza di un divieto di esercizio dell’attività oggetto di cessione posto nel regolamento condominiale dell’immobile in cui sono collocati i locali di esercizio dell’azienda ceduta.

 

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