La decisione sulla domanda di nullità di una privativa industriale, le “invenzioni di combinazione” ed il principio di non evidenza
L’articolo 120 c.p.i. deve essere interpretato nel senso che la decisione sull’azione di nullità non può essere pronunciata se pende domanda di concessione avanti all’Ufficio Europeo dei Brevetti ovvero se pende domanda di opposizione. Esso pone un principio generale secondo cui la decisione sulla domanda di nullità di una privativa industriale non può che essere emessa quando si abbia certezza della esistenza della privativa e del suo effettivo ambito. Le parti hanno la facoltà di essere autorizzate ad integrare le proprie produzioni documentali ex art. 125 c.p.i. tra le quali rientrano le fotografie in quanto “documenti” che si assumono rappresentare oggettivamente una determinata situazione di fatto ad una certa data. Una “invenzione di combinazione” sussiste quando un coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti permetta di ottenere un progresso tecnico, inteso come un risultato tecnicamente nuovo ed economicamente utile e superiore a quanto il tecnico medio si poteva attendere dalla somma delle peculiarità conosciute di tali caratteristiche considerate separatamente. La non evidenza implica una soluzione non ovvia del problema tecnico anche mediante la combinazione di mezzi noti che porti ad un risultato che prima non poteva essere ottenuto.