La decorrenza del termine di prescrizione dell’azione dei creditori sociali e la determinazione del compenso degli amministratori
L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2 l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant’è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione. La prescrizione dell’azione dei creditori sociali promossa dal curatore fallimentare inizia a decorrere dall’insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile dai creditori ravvisata nella pubblicazione del bilancio dell’esercizio, approvato dall’assemblea dei soci, dal quale emerga per la prima volta un’ingente perdita. In assenza di oggettiva conoscibilità dello stato di decozione la prescrizione inizia a decorrere dal fallimento, al pari dell’azione sociale.
Nel caso in cui la quantificazione del compenso degli amministratori di società di capitali non sia prevista dall’atto costitutivo, come previsto dall’art. 2389, comma 1, c.c., è necessaria un’apposita delibera assembleare che provveda in tal senso, non potendo la stessa essere considerata implicita nella delibera di approvazione del bilancio.