La dichiarazione della parte non inadempiente di volersi valere della clausola risolutiva espressa non necessita di una procura scritta
L’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la diffida ad adempiere ha natura negoziale e, in virtù della disciplina della rappresentanza, deve essere sostenuta da una procura rilasciata nella stessa forma della diffida stessa non può estendersi al regime della clausola risolutiva espressa.
Difatti, mediante la diffida ad adempiere la parte adempiente manifesta una volontà ulteriore rispetto al contenuto del contratto nel quale va ad inserire un termine essenziale, in una situazione di già intervenuto inadempimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14292/2010). Al contrario, in presenza di una clausola risolutiva espressa la parte adempiente gode del diritto potestativo di comunicare alla parte inadempiente di volersi avvalere di detta clausola già inserita nel contratto.
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Alessandro Fognani
Praticante Avvocato | Diritto d'ImpresaLaureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze con una tesi in materia di diritto degli Intermediari Finanziari (titolo “La valutazione di adeguatezza nell’attività di consulenza...(continua)