La disciplina della trascrizione degli atti aventi ad oggetto la costituzione, la modifica, il trasferimento di diritti personali o di godimento concernenti marchi nazionali
Il sistema di trascrizione previsto per le privative industriali è modellato su quello della trascrizione immobiliare di cui agli artt. 2643 c.c.; pertanto le regole generali proprie del sistema codicistico devono ritenersi applicabili anche al sistema speciale dei marchi. Ne consegue non solo che la trascrizione prevista dagli artt. 138 e 139 c.p.i. ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva ai fini del trasferimento, ma anche che il conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto deve essere risolto a favore di chi abbia trascritto per primo. Al sistema speciale dei marchi deve ritenersi applicabile anche la disciplina contenuta nell’art. 2650 c.c., che prescrive la necessità della continuità delle trascrizioni e stabilisce il principio generale che se un atto di acquisto è soggetto a trascrizione le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto. Anche con riguardo ai marchi vige tuttavia l’effetto prenotativo e cioè la regola in base alla quale chi trascrive in assenza di continuità prenota il numero d’ordine che varrà quando la continuità sarà stata assicurata mediante la trascrizione degli acquisti precedenti.