La disciplina dell’offerta pubblica “prevalente” in caso di o.p.a. concorrenti
Il meccanismo dell’offerta pubblica d’acquisto concorrente rappresenta lo strumento volto in massimo grado ad assicurare la contendibilità delle società quotate e, pertanto, a tale obiettivo ci si deve sempre riferire nell’interpretazione della relativa disciplina. In questa prospettiva, il requisito della “prevalenza” di cui all’art. 44, co. 7, seconda parte, Regolamento Emittenti si spiega alla luce del conseguimento del controllo – di diritto o di fatto – della società target da parte dell’offerente; conseguentemente, la regola per cui gli investitori che hanno partecipato all’offerta soccombente possono revocare la loro adesione per partecipare a quella dichiarata prevalente, anche dopo la sua chiusura, trova la propria funzione nella necessità di garantire a tali azionisti il loro “diritto al disinvestimento” anche qualora l’offerta cui avevano inizialmente aderito perda di efficacia. Se dunque, al loro termine, entrambe le offerte rimangono efficaci, non vi è ragione per applicare tale disciplina, dal momento che il menzionato diritto al disinvestimento trova piena soddisfazione proprio attraverso l’adesione all’offerta cui gli azionisti avevano inizialmente deciso di partecipare. Ciò, a maggior ragione, se si considera che la disciplina de qua si pone in termini di eccezione sia rispetto alla disciplina generale dei contratti sulla revoca dell’accettazione (art. 1336 c.c.), sia rispetto alla disciplina generale in tema di adesione ad un’offerta pubblica d’acquisto.
Per altro verso, anche in presenza di un’offerta poi dichiarata prevalente, la menzionata possibilità di “migrazione” delle adesioni è subordinata al fatto che – in ragione delle caratteristiche di tale offerta (nel caso di specie, trattandosi di un’o.p.a. parziale, la fissazione di un cap alle adesioni) – non si debba procedere ad ulteriori riparti: al ricorrere di tale evenienza, infatti, l’aggiunta dei nuovi investitori al riparto già realizzato alla scadenza del temine con i primi aderenti all’o.p.a. prevalente finirebbe per modificare i contratti già perfezionati, al di fuori di ogni espressa previsione di legge in tal senso.
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)