10 Dicembre 2014

La distribuzione da parte di un consorzio delle eccedenze di gestione a titolo di ristorni ai consorziati e l’eventuale contrasto con il divieto statutario di distribuzione degli utili

La distribuzione da parte del consorzio delle eccedenze di gestione mediante la tecnica del ristorno, vale a dire mediante l’attribuzione di somme di denaro con cadenza periodica ai consorziati in proporzione ai rapporti derivati dagli scambi regolati da strumenti consortili non è da considerarsi in contrasto con il divieto statutario di distribuzione degli utili ai medesimi consorziati. Tale assunto è ulteriormente suffragato da quanto stabilito ex lege per le società cooperative, anch’esse connotate da scopo mutualistico, a norma degli articoli 2521, terzo comma, n. 8, c.c., e 2545 sexies c.c. secondo cui “l’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici”, distinguendo implicitamente il concetto dei ristorni da quello degli utili. Tale principio è estensibile, avuto riguardo all’attività concretamente svolta, anche alle società consortili. L’attribuzione alle consorziate di somme a titolo di eccedenze di gestione mediante la tecnica deii ristorni non può pertanto di per sé essere ritenuta in contrasto (i) con il divieto statutario di distribuzione di utili ai consorziati; e (ii) con il fine mutualistico del consorzio.

 

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