La finzione di avveramento non si applica in caso di condizioni legali
Nel caso in cui una condicio iuris sia costituita da un evento incerto sia nell’an che nel quando, le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell’incertezza l’efficacia del contratto. Ai sensi dell’art. 1359 c.c. se la condizione diviene impossibile per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, essa si considera come avverata. Tuttavia, la previsione non è applicabile alla condicio iuris sospensiva, non potendosi sostituire con una semplice finzione legale l’effettiva emanazione dell’atto amministrativo di autorizzazione, richiesto dalla legge come requisito legale dell’efficacia del negozio e come tale, peraltro, eventualmente considerato dalle stesse parti private.
Il mancato avverarsi della condizione legale entro il termine di avveramento previsto dai contraenti comporta la definitiva inefficacia del contratto, ma non preclude la responsabilità contrattuale della parte che vi abbia dato causa per dolo o colpa ed è regolata dai relativi principi. In pendenza della condizione sospensiva il contratto a prestazioni corrispettive vincola, infatti, i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, comprese quelle strumentali rispetto al verificarsi della condizione nascenti dall’applicazione dei principi ricavabili dall’art. 1358 c.c., la cui violazione dà luogo a responsabilità contrattuale.