La gestione extracontabile non comporta responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. se i fondi hanno avuto una destinazione inerente all’attività sociale
Nell’ambito dell’azione ex art. 2476 c.c., ai fini della contestazione del grave inadempimento consistente nella gestione extracontabile di ricavi al di fuori della cassa sociale, la responsabilità dell’amministratore convenuto è esclusa se si dimostra che questi importi abbiano comunque avuto una destinazione inerente all’attività sociale e non siano stati distratti ad altri fini (il Tribunale adito ha ritenuto provata la circostanza sulla base del fatto che la società, pur in stato di scioglimento non versava in stato di insolvenza – come dimostrato dalla mancata richiesta di accesso a procedure concorsuali – ciò a conferma del fatto che gli importi dei ricavi non transitati in contabilità fossero stati utilizzati per il pagamento in contanti di fornitori e dipendenti non regolarizzati).
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Chiara Costantini
Dottoressa in Giurisprudenza con indirizzo "Diritto ed economia delle imprese" presso l'Università LUISS "Guido Carli". Dopo un'esperienza presso lo Studio Legale "Avv. Emanuele Argento" di Pescara, specializzato in...(continua)