La giurisdizione del giudice italiano per provvedimenti cautelari eseguiti fuori dal territorio italiano
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. n. 218/1995, la giurisdizione sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia. L’art. 10 della medesima legge non esclude la giurisdizione del giudice italiano per i provvedimenti cautelari che devono essere eseguiti fuori dal territorio italiano quando il giudice italiano abbia giurisdizione nel merito.