La legittimazione del terzo all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori successivamente al fallimento della società e la legittimazione del curatore fallimentare
In tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione, contrattuale, di cui all’art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f..
Il curatore fallimentare è legittimato tanto in sede penale, quanto in sede civile, all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum.
La prospettazione attorea che, qualora il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 della società convenuta fosse stato veritiero, parte attrice non avrebbe proseguito le forniture ed avrebbe richiesto l’immediato rientro dall’esposizione presuppone l’allegazione (e la prova) non solo delle circostanze relative al bilancio falso, ma anche e soprattutto del danno derivante da tali condotte, sulla base dei seguenti dati: 1) l’esatto ammontare della scopertura al momento della pubblicazione del bilancio asseritamente falso; 2) i dati contabili e patrimoniali più significativi in base ai quali affermare che qualora le forniture di parte attrice si fossero effettivamente fermate in quel periodo la società convenuta sarebbe stata effettivamente in grado di soddisfare l’intero credito vantato dall’attore in quella data (nel caso di specie il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria perché fino al marzo 2013 non solo sono proseguite le forniture dell’attore a favore della società convenuta, ma anche i pagamenti di questa a favore della prima riducendo l’ammontare della relativa esposizione debitoria. Ciò a dimostrazione che il rifornimento di materie prime permetteva alla società convenuta di proseguire la propria attività caratteristica e reperire le risorse finanziarie necessarie anche al pagamento dei creditori, altrimenti impossibile in caso di interruzione delle forniture).