La mancanza di giusta causa nella delibera di revoca deve essere specificamente dedotta dall’amministratore di s.r.l.
L’amministratore di s.r.l. che ritenga di essere stato ingiustamente revocato dall’incarico non può ottenere il risarcimento del danno in un giudizio da lui introdotto esclusivamente sul presupposto dell’invalidità della delibera assembleare di revoca. Infatti in tal caso il thema decidendum sarà cristallizzato attorno all’individuazione di eventuali cause di invalidità della delibera impugnata.
Per ottenere il risarcimento del danno l’amministratore dovrà, invece, specificamente dedurre la mancanza di giusta causa della revoca, ovvero l’assenza di un congruo preavviso.
Al potere di nomina degli amministratori attribuito ai soci della s.r.l. si collega inscindibilmente anche il potere di revoca degli stessi. L’assemblea dei soci è sempre investita della facoltà di revocare l’amministrazione, indipendentemente dalla ricorrenza di una giusta causa, trovando in tal caso applicazione le norme in materia di mandato, cui il rapporto di amministrazione può essere ricondotto.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)