La misura della descrizione in materia di brevetti di procedimento
In materia di brevetti di procedimento, nell’ambito di una misura di descrizione occorre limitare la verifica del risultato della descrizione soltanto a una verifica formale, ossia a un vaglio c.d. esterno della tipologia dei documenti raccolti: l’esame deve pertanto arrestarsi alla rilevanza e alla –formale- pertinenza degli elementi probatori acquisiti (c.d. res estensa, ossia riscontro di quale sia la natura e la tipologia dei documenti acquisiti) e non già, anche, al compimento di un’indagine del suo contenuto (c.d. res cogita, finalizzata a verificare in concreto se gli elementi contenuti nei documenti comportino un giudizio di interferenza).
Nel procedimento di descrizione, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri procedimenti cautelari, aventi ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Francesca Milani
AvvocatoIP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in...(continua)