La misura della descrizione quale rimedio istruttorio preventivo
Nei procedimenti cautelari in materia di contraffazione di segni, va ritenuta la competenza per territorio della Sezione Specializzata adita, alla luce del criterio di collegamento sia del foro generale delle persone giuridiche di cui all’art. 120, comma 2, c.p.i., sia del forum commissi delicti di cui al successivo comma 6 della disposizione dianzi citata, sia, infine, del Foro convenzionale.
La misura della descrizione costituisce un rimedio istruttorio preventivo concesso a fronte del rischio che il pieno dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o utili ai fini dell’accertamento dei diritti fatti valere in sede di merito. Si tratta, quindi, di strumento correlato al diritto di esercitare l’onus probandi, strumento che certamente condivide con le altre misure anticipatorie la natura cautelare, ma da cui si discosta giacchè non regolamenta –seppur temporaneamente- situazioni giuridiche soggettive. Il rimedio ha ad oggetto dunque il diritto processuale alla prova e, solo in via mediata, il diritto sostanziale ad esso sotteso, da valutare quindi in posizione per così dire mediata, in funzione della documentazione prodotta e della sussistenza di sufficienti argomenti di prova che giustificano il sospetto degli illeciti contraffattori denunciati.
Gli eventuali obblighi inosservati, emergenti dalle clausole contrattuali (ad es. quelli prevedono l’obbligo della licenziataria di comunicare preventivamente per iscritto il nome del soggetto produttore, il modello prodotto ed il quantitativo ordinato l’approvazione estetica dei prodotti da parte della licenziante, l’obbligo di rendiconto), concretano,peraltro, non solo la violazione degli accordi negoziali ma, altresì, la contraffazione di marchio, giacché trattasi di produzione e di commercializzazione di prodotti recanti il marchio concesso in licenza al di fuori di quelli espressamente consentiti dalla licenziante. Con conseguente facoltà della titolare di agire –anche- con i rimedi non solo contrattuali ma anche reali, in virtù del dettato di cui all’art. 23 c.p.i..
Per quanto attiene il periculum in mora, che consente al Giudice adito nella fase cautelare, di provvedere inaudita altera parte al fine di garantire la massima efficacia della tutela, elidendo possibili rischi di facile occultamento ovvero sottrazione della documentazione oggetto di tutela e, conseguentemente, nel rischio di facile dispersione della prova anche mediante alterazione nonché, quanto al diritto soggettivo, nel rischio di svilimento, deve considerarsi l’irrilevanza del possibile danno per la resistente, dovendosi limitare l’ufficiale giudiziario, unitamente al ctu nominato, ad accertare la situazione esistente.
Il richiamo operato dall’art. 129, comma 4, c.p.i. alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari è subordinato alla compatibilità di quelle disposizioni con la struttura e la funzione dei rimedi speciali ivi disciplinati. Non possono, pertanto, ritenersi compatibili con lo strumento della descrizione i termini indicati dall’art. 669, comma 2, sexies c.p.c. ai fini della fissazione dell’udienza.
In materia di descrizione, quale rimedio istruttorio preventivo, va disposta la nomina dell’Ufficiale Giudiziario o degli Ufficiali Giudiziari e del CTU, autorizzando il primo (o i primi) ad avvalersi di tutti i mezzi tecnici e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, anche mediante consegna in Cancelleria delle copie tratte in busta chiusa, cui potranno accedere solo i consulenti di parte ed i difensori, solo previa autorizzazione del giudice, con il vincolo di mantenere il segreto professionale.