La modifica di fatto dell’oggetto sociale e la mancata corresponsione degli utili dovuti rendono l’amministratore gravemente responsabile
Il contratto di cessione d’azienda tra una s.a.s. e una s.r.l. che comporti un sostanziale avviamento di un processo liquidativo irreversibile, con conseguente modifica di fatto dell’oggetto sociale non correttamente formalizzata da una decisione sorretta dal consenso unanime di tutti i soci, deve essere dichiarato nullo per illiceità del motivo, comune ad entrambe le parti. Dalla declaratoria di nullità deriva l’obbligo per la società cessionaria di restituire l’azienda illegittimamente ceduta (comprensiva di beni strumentali, personale, finanziamenti, contratto di locazione e altro) e la revoca dalla carica di amministratore della società cedente per gravissimo illecito gestorio.
La s.a.s. è altresì condannata a versare alla socia accomandante gli utili riconosciuti negli anni passati, in considerazione del fatto che il diritto alla percezione degli utili nelle società di persone si perfeziona con la sola evidenziazione delle suddette plusvalenze nel rendiconto e che la amministratrice, socia accomandataria, non ha fornito la prova contraria di aver corrisposto le somme dovute.
Il socio di una società di persone non è legittimato ad esercitare l’azione di responsabilità verso gli amministratori per i danni provocati al patrimonio della società.