La parola “extremities” di un marchio complesso ha valenza descrittiva e non risulta sufficiente per accogliere la domanda di contraffazione in via cautelare
Il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.
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Tiziana Bonanni
Dottoranda di ricerca in dirittoDottoranda di ricerca in diritto privato presso l'Università di Genova. Laurea con lode in Giurisprudenza e Master universitario in Giurista d'impresa.(continua)