La partecipazione societaria di minori: acquisto della partecipazione e diritto di voto
Come desumibile dal combinato disposto degli artt. 2471-bis c.c. e 2352 c.c., all’usufruttuario spetta il diritto di voto nelle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie. Pertanto, poiché il soggetto esercente la potestà genitoriale nei confronti di minori titolari di partecipazione societaria agisce iure proprio nell’esercizio del diritto di voto e non come rappresentante dei minori (in qualità di usufruttario ex art. 324 cod. civ.), non si richiede l’autorizzazione del giudice tutelare per l’esercizio del diritto suddetto.
L’acquisto da parte dei minori della qualifica di socio è subordinato all’autorizzazione da parte del giudice tutelare, a norma degli artt. 2294 c.c., 2315 c.c. e 208 disp. att. trans. c.c., solo nei casi in cui l’assunzione della partecipazione societaria determini per il minore l’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Pertanto, l’autorizzazione non è richiesta per l’assunzione di una partecipazione in società a responsabilità limitata. In tal caso, l’autorizzazione del giudice tutelare è prevista in via esclusiva per il compimento dei singoli atti attraverso i quali si concreta la partecipazione societaria dei minori, in quanto atti eccedenti il perimetro dell’ordinaria amministrazione del tutore.
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Marina Massaro
Praticante avvocatoPraticante avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale (dipartimento di diritto societario). Laureata con lode presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Master in diritto societario presso Just Legal Services...(continua)